la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Istituzione del fondo
 
   1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui ai principi
enunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e nelle
more dell'approvazione del programma  regionale  di  sviluppo  e  del
relativo quadro di riferimento territoriale secondo il disposto della
legge  regionale  11  aprile 1986, n. l7, tenuto conto dell'emergenza
occupazionale determinatasi nella  regione  Lazio,  e'  istituito  un
fondo straordinario per l'occupazione con la dotazione e le modalita'
indicate all'articolo 9 della presente legge.