la seguente legge: Art. 1. Istituzione del fondo 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai principi enunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale secondo il disposto della legge regionale 11 aprile 1986, n. l7, tenuto conto dell'emergenza occupazionale determinatasi nella regione Lazio, e' istituito un fondo straordinario per l'occupazione con la dotazione e le modalita' indicate all'articolo 9 della presente legge.